Art. 6.
(Collegamento in rete).

      1. Presso ogni regione o provincia è istituito un servizio informatico cui possono accedere gratuitamente tutti i soggetti operanti nel sistema integrato.

 

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      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati gli standard tecnici per il dialogo tra i sistemi, al fine di garantire la comunicazione delle informazioni su tutto il territorio nazionale.